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La Cartella Esattoriale, Cos'è e come difendersi dagli abusi

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view post Posted on 15/2/2008, 10:23     +1   -1
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Riporto questo pezzo di pubblica utilità rivolto ai comuni cittadini che sono spesso vittime del perverso ed iniquo sistema di esazione coatta dello stato (mai che paghino gli evasori storici eh ?) e vittime di quel mostro burocratico di nome: AGENZIA DELLE ENTRATE.
E siccome questo campo (il fiscale) è il mio pane quotidiano, trovo utilissimo mettervi a disposizione questa guida.
Buona lettura.

Fox

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LA CARTELLA ESATTORIALE

a cura di Rita Sabelli

Ricevere una cartella esattoriale non e' mai "cosa da niente" o da prendere sottogamba. Essa e' infatti un documento che da' la possibilita' all'agente della riscossione (ad oggi Equitalia), in caso di mancato pagamento, di agire in modi che la legge ha via via reso piu' potenti ed incisivi, e di rifarsi sui beni del debitore con provvedimenti come il fermo amministrativo, l'ipoteca della casa od addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita coatta. La cartella, infatti, e' un "titolo esecutivo" al pari di una cambiale impagata o di una sentenza divenuta definitiva.
Tutto cio' non significa che di fronte ad una cartella si debba solo pagare, ma semplicemente che si deve essere consapevoli della forza del documento che ci e' giunto.
E' quindi nostro diritto (e dovere) capire questo documento, verificare cosa ci viene richiesto, ma soprattutto dotarsi degli strumenti per poter decidere il "cosa fare", compreso il contestare quando la pretesa e' ingiusta (perche' magari si e' gia' pagato) o illegittima.
Questa scheda ha lo scopo di dare informazioni riguardo questo complesso strumento di riscossione, in modo da dare la possibilita' a chiunque lo voglia di comprenderlo meglio e saperlo meglio "gestire", anche autonomamente.

COS'E'
La cartella esattoriale e' un documento emesso da un "concessionario" (agente della riscossione) per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, etc.etc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell'amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.

Il ruolo e' l'elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative, etc., formato dall'ufficio dell'ente creditore (Comune, Agenzia delle entrate, Inps, etc.etc.) e periodicamente inviato all'agente della riscossione competente per territorio affinche' siano svolte tutte le attivita' di riscossione coattiva.

L'ambito di competenza degli agenti della riscossione -ovvero delle societa' che si occupano della riscossione per conto degli enti creditori- e' provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore. In ogni caso, qualora l'attivita' di riscossione debba essere svolta in un ambito diverso da quello dell'agente che ha ricevuto il ruolo, quest'ultimo delega a tal scopo l'agente competente. Questa delega riguarda anche la notifica della cartella esattoriale e la sua riscossione.

L'agente della riscossione -o "concessionario"- funge quindi da "intermediario" tra l'ente creditore e il cittadino debitore, e la cartella esattoriale e' il suo strumento operativo primario.

La procedura di riscossione attivata con la cartella puo' riguardare tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali. In dettaglio si puo' dire che possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicita', sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.
Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.

Note:
- dal 1 Ottobre 2006 il sistema di affidamento in concessione e' stato soppresso, e la funzione di riscossione e' stata attribuita all'Agenzia delle entrate e all'Inps. L'attivita' e' svolta attraverso la societa' "Equitalia spa" (gia' "Riscossione spa"), direttamente o tramite partecipate che di solito sono le stesse societa' che operavano precedentemente come "concessionarie". Per fare degli esempi, la Cerit e' diventata Equitalia Cerit, Esatri e' diventata Equitalia Esatri, etc.etc. Poco cambia nel rapporto con il debitore finale, poiche' tutte le norme (anche vecchie) che si riferiscono ai concessionari della riscossione adesso riguardano direttamente Equitalia.
- vi sono ruoli, e quindi cartelle esattoriali, non utilizzati per la riscossione coattiva ma per quella "spontanea". Non ne trattiamo in questa scheda, limitandoci a dire che riguarda somme dovute non in conseguenza ad un inadempimento (mancato pagamento) e somme che sono state ripartite in piu' rate su richiesta del debitore (art.32 d.lgs.46/99). Ne e' un tipico esempio la riscossione della vecchia TARSU da parte dei concessionari in quattro rate oppure quella di alcuni consorzi di bonifica, che avvengono con iscrizione a ruolo fin dai primi avvisi "bonari" di pagamento.

FORMA E CONTENUTO
La cartella di pagamento e' formata di piu' pagine con le quali vengono comunicate al cittadino/contribuente le somme da lui dovute iscritte a ruolo.

E' l'atto che assolve la funzione di:
- comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell'erario o degli altri creditori;
- atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro TOT giorni (nel caso specifico 60) con avvertenza che, in mancanza, si potra' agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.).
- titolo esecutivo (relativamente all'iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito ad un diritto certo, in base al quale puo' essere iniziata l'esecuzione forzata.

COME LEGGERLA? Dettagli sul contenuto
L'attuale modello di cartella esattoriale e' stato definito dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 13/2/07, emesso a seguito delle disposizioni della legge Bersani (legge 248/06) e della legge 286/06.

Prima pagina:
- spazio dedicato alla relata di notifica riportato in alto (per informazioni sulla notifica vedi piu' avanti);
- numero della cartella riportato sulla destra e al centro, sopra i dati del debitore;
- dati dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella sulla sinistra (Equitalia Serit, Equitalia Cerit, etc.);
- nome del contribuente/debitore, indirizzo e codice fiscale;
- totale da pagare, ovvero somma dell'importo iscritto a ruolo, compensi di riscossione e diritti di notifica;
- la causale, ovvero la natura del debito (sanzioni amministrative, infrazioni al codice della strada, imposte dirette, contributi inps, etc);
- l'ente creditore, ovvero il Comune, l'Agenzia delle entrate, l'Inps, etc. ;
- una breve sintesi delle modalita' di pagamento e sulle conseguenze legate al mancato adempimento, ovvero l'aggiunta di interessi e ulteriori compensi di riscossione nonche' le procedure amministrative che si rischia di dover subire (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca sugli immobili, etc).

Pagine successive
Sezione DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI:
- la denominazione dell'ente creditore/impositore (Comune, etc.) nonche' i dati del responsabile del procedimento (*);
- la descrizione del debito con numero del ruolo e la data in cui lo stesso e' diventato esecutivo tramite la sottoscrizione dell'ufficio dell'ente creditore (esempio: sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/81 con riferimento al verbale in caso di multe al codice della strada, etc.);
- le maggiorazioni, le spese e i compensi di riscossione applicati nel caso di pagamento entro 60gg e nel caso di pagamento in ritardo (**);

Sezione ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO:
- Scadenza e modalita' di pagamento (es. sportelli dell'agente di riscossione, uffici postali, sportelli bancari, etc.);

Sezione DATI AD USO DEGLI UFFICI:
vi sono riportati i dati identificativi della cartella, ovvero:
- l'anno di compilazione e il numero del ruolo;
- il codice tributo da pagare (diverso a seconda del tributo, per le multe al codice della strada la sanzione puo' aver codice 5242, 5060 oppure 5010, la maggiorazione semestrale 5061, 5011 oppure 5013 e le spese 5354);
- l'anno di riferimento, ovvero dell'atto che ha originato il debito (per es. l'anno in cui e' stato emesso il verbale di violazione al c.d.s.);
- le rate (normalmente una);
- l'importo del tributo;
- i compensi della riscossione (**);
- gli estremi dell'atto che ha originato il debito (per es. numero e data del verbale di violazione al c.d.s.).

Sezione COMUNICAZIONI DEL CONCESSIONARIO:
Vi vengono normalmente riportati gli indirizzi e gli orari di apertura degli sportelli dell'agente della riscossione. Nelle cartelle piu' recenti vi vengono anche riportati i dati della persona responsabile del procedimento (*).

Sezione QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO:
Vi sono riportati i termini e le modalita' per effettuare il ricorso contro la cartella. Per i dettagli sui ricorsi si veda piu' avanti.

Note:
(*) Questo dato e' stato aggiunto da Equitalia nel Novembre 2007 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 377/2007 che ha decretato la necessita' di tale indicazione facendo riferimento allo Statuto del contribuente e alla legge 241/90. Risulta tra l'altro che al decreto "milleproroghe" (d.l.248/2007), attualmente in sede di conversione in legge, sia stata aggiunta una disposizione che rende obbligatoria l'indicazione del funzionario responsabile. C'e' incertezza e confusione per le cartelle prive del dato, presumibilmente emesse prima di Novembre 2007. In attesa di novita' che dovrebbero scaturire da prossimi incontri tra Equitalia e il CNCU (consiglio nazionale consumatori utenti), si consiglia cautela, considerando anche che per tali cartelle i termini utili per contestare potrebbero essere gia' decorsi.
(**) Le spese e maggiorazioni dovute all'ente creditore dipendono dal tipo di tributo. Per le sanzioni amministrative (comprendenti le multe al codice della strada) la maggiorazione e' del 10% semestrale. Essa e' fissata dall'art.27 della legge 689/81 e viene calcolata da quando la sanzione e' diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione.
Le spese di notifica nonche' i compensi della riscossione -dovuti all'agente della riscossione- sono invece disciplinati dall'art.17 del d.lgs. 112/99 e possono essere modificati con decreto del Ministero delle finanze. Le attuali spese di notifica dovrebbero essere di euro 5,56, cosi' come modificate dalla legge 286/06 (precedentemente erano state di 5,88 e di 3,10 euro). I compensi della riscossione sono attualmente del 4,65% sugli importi iscritti a ruolo. In caso di mancato pagamento entro 60gg sono dovuti ulteriori compensi ed interessi di mora, dei quali trattiamo piu' avanti.

LA NOTIFICA
Notificare, giuridicamente parlando, significa "portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria" e l'obbligo di provvedere al pagamento entro un termine (in questo caso di 60 giorni).
La cartella esattoriale, in generale, puo' essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.

Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l'ora e luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonche' le ricerche effettuate e le motivazioni dell'eventuale mancata consegna.
In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell'invio ed e' completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce). La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell'avvenuta notifica.
La relata di notifica e' un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Non e' percio' opponibile ne' contestabile se non con una querela penale.

NOTIFICA NELLE MANI PROPRIE DEL DESTINATARIO
Per quanto previsto dal codice di procedura civile la notifica avviene di regola mediante consegna dell'atto nelle mani proprie del destinatario, presso l'abitazione od ovunque questo si trovi nell'ambito di competenza dell'ufficiale stesso. Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto l'ufficiale annota la cosa sulla relata e la notifica si da' comunque per avvenuta.

NOTIFICA A SOGGETTI TERZI
Questo tipo di notifica puo' avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e' presente. L'atto, infatti, puo' essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere:
- persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o palesemente incapace;
- gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
- il portiere dello stabile;
- i vicini di casa che accettino il ricevimento;

In questi casi l'atto dev'essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).
Chi accetta l'atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.
Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r (regola non valida per le notifiche postali, vedi note).

E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione n.1258/2007, con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto. La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno "stretto dominio" , sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita' della notifica.

Note importanti:
-in caso di notifica postale le cose cambiano leggermente, nel senso che non occorre la seconda raccomandata se la prima e' stata consegnata nelle mani del portiere o del vicino di casa. La cosa, desumibile dalla legge sulle notifiche postali (890/82) e' stata confermata dall'ordinanza della Corte Costituzionale 131/2007, che ha sancito la diversita' della notifica tramite ufficiale giudiziario (piu' garantista per il contribuente) da quella postale.
- In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita' di notifica a persona diversa dal destinatario) non puo' essere messa in dubbio la validita' della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all'immagine eventualmente subito. Il d.lgs.196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita' sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.

NOTIFICA PER GIACENZA
Se l'atto non puo' essere personalmente notificato ne' al debitore ne' a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell'atto.

In questo caso la notifica si da' per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.
Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu' abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e' la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da' per avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po', nel senso che in caso di mancata consegna l'atto viene depositato presso l'ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza.
In questo caso l'atto si da' per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potra' comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l'atto torna al mittente).

PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA
E' importante sapere che la notifica si perfeziona:
- per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, nel momento in cui l'atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;
- per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, conta la data di ricezione (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure la data in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l'ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi.

Fonti: Codice procedura civile artt. dal 136 al 149
art.26 dpr 602/73 (notifica cartelle di pagamento)
art.60 dpr 600/73 (notificazioni)
legge 890/82 (notifiche postali), con modifiche apportate dalla legge 80/2005
sentenza Corte Costituzionale n.346/1998 (inerente il secondo avviso necessario per perfezionare la notifica per giacenza postale).

A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI
Per quanto riguarda strettamente la cartella (informazioni sulla notifica, su come pagare, sulla scadenza, sugli interessi, etc.etc.) e le eventuali procedure che seguono il mancato pagamento della stessa (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca, etc.), le informazioni possono essere richieste direttamente al concessionario emittente. Si tenga presente, in merito, che l'agente della riscossione deve conservare le relate di notifica (dettagli sui tempi e modi di notifica della cartella) e le ricevute di ritorno per cinque anni, ed e' tenuto ad esibirle su richiesta del contribuente.

Per quanto riguarda invece il tributo in se' e gli atti precedenti -pur se in taluni casi il concessionario potrebbe rivelarsi utile (se per esempio ci fa la cortesia di inviarci copia degli atti oppure ci informa sulle precedenti notifiche), l'organo a cui rivolgersi e' l'ente impositore specificato nella sezione "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI" (Il comune, l'agenzia delle entrate, etc.etc.).
Ricordiamoci, infatti, che il concessionario e' un intermediario che si occupa esclusivamente della riscossione.

COME PAGARE
Se si accerta che le somme sono dovute il pagamento dev'essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure a rate nel caso che vi sia un accordo in tal senso.
Normalmente il pagamento e' eseguibile presso gli sportelli dell'agente della riscossione, tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la propria banca.

La rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficolta' finanziaria, deve essere esplicitamente richiesta all'ente impositore, che la concedera' valutando liberamente il caso. Non vi e', a tal proposito, alcun obbligo di legge.
Le modalita' di rateizzazione dipendono da ciascun ente impositore, che decide in merito con apposite delibere e regolamenti.

Ad oggi la legge (*) prevede la possibilita' di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 48 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi. Questo limite e' stato cosi' modificato dal recente decreto "milleproroghe" (d.l.248/07) e restera' tale solo se la disposizione non subira' ulteriori modifiche in sede di conversione in legge, ad oggi ancora in corso. I termini precedentemente validi erano: 60 rate massime oppure sospensione del pagamento per massimo un anno con successiva ripartizione dello stesso in massimo 48 rate mensili.

Nel caso va presentata un'istanza in carta da bollo con allegata copia della cartella, esponendo le ragioni della temporanea difficolta' finanziarie. Per le rateazioni di cartelle di importo superiore a 50.000 euro occorre obbligatoriamente presentare anche una garanzia fidejussoria o un'iscrizione ipotecaria. Per i dettagli si veda l'art. di legge specificato nella nota sottostante. Alcuni enti locali potrebbero prevedere limiti diversi, anche inferiori, quindi e' bene informarsi direttamente. La richiesta dev'essere presentata tempestivamente e prima dell'inizio della procedura esecutiva (fermo amministrativo, pignoramento, etc.). Essa non sospende i termini normali di pagamento, quindi la tempestivita' della richiesta e' particolarmente importante per evitare di trovarsi troppo alle strette con i tempi, nell'impossibilita' poi di ottenere quanto chiesto.

Se non viene pagata puntualmente la prima rata oppure, successivamente, due rate, il beneficio della rateazione decade automaticamente e si dovra' pagare l'intero debito in una sola soluzione.

Se si vuole usufruire di questa possibilita' e' sempre bene verificare le condizioni previste dall'ente impositore, presentando l'istanza secondo le modalita' da questo previste, magari utilizzando moduli predisposti che potrebbero essere scaricabili anche via Internet.

(*) Nota importante: il riferimento e' il d.p.r. 602/1973 (art.19 e 21) recentemente modificato sia dalla Finanziaria 2008 che dal decreto milleproroghe. Tale disposizione, benche' contenuta in una legge che disciplina le imposte sui redditi (irpef, ritenute alla fonte, etc.) e' stata estesa a tutte le riscossioni tramite ruolo disciplinate dal d.lgs.46/99 (si vedano gli articoli 7, 17 e 18 dello stesso), ovvero quelle relative alle entrate dello Stato in generale, alle entrate degli altri enti pubblici anche previdenziali e degli enti locali (regioni, province, comuni). Sono rateizzabili secondo questi principi quindi, le cartelle relative a multe, contributi inps, tarsu, tia, ici, tosap, etc.etc., tenendo presente che le regole specifiche sono comunque fissate dall'ente impositore, che decide se concedere la rateazione oppure no.

MANCATO PAGAMENTO: COSA SUCCEDE?
Se non si paga la cartella entro 60 giorni dalla sua notifica l'agente della riscossione puo' mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu' opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto).

L'ipoteca sugli immobili puo' essere iscritta -senza che siano previsti limiti minimi del debito- per un importo massimo pari al doppio del debito complessivo. Non vi sono particolari obblighi di preavviso, nemmeno se viene iscritta dopo un anno dalla notifica della cartella. Al debitore deve comunque pervenire una comunicazione di avvenuta iscrizione indicante tutti i dettagli utili all'individuazione del debito. Se il debitore ancora non paga si procede con l'espropriazione forzata.
L'espropriazione forzata degli immobili (pignoramento e vendita coatta) puo' essere messa in atto solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro. La preventiva iscrizione di ipoteca non e' obbligatoria a meno che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5% del valore dell'immobile. In questi casi l'agente della riscossione deve prima iscrivere ipoteca e poi -decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il pagamento- procedere all'espropriazione. Nel caso in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella occorrera' la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni.

Per quanto riguarda il fermo dei beni mobili ed il pignoramento (di beni mobili e immobili nonche' dei crediti presso terzi e degli stipendi), si consiglia la lettura delle schede pratiche inserite tra i link.

L'agente della riscossione puo' inoltre, quando lo ritenga opportuno, presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere l'ammissione al passivo in una procedura fallimentare gia' avviata.

Fonte: d.p.r. 602/73 art.49, 50, 76, 77, 86 e 87 e codice civile art. 2910

In caso di mancato pagamento della cartella scattano anche ulteriori addebiti (in parte specificati sulla cartella stessa) calcolati sul dovuto, ovvero compensi di riscossione aggiuntivi, interessi di mora calcolati giorno per giorno dalla data di notifica della cartella (fissati da decreti del Ministero delle Finanze ed attualmente all'8,40 annuale come da D.M. 28/7/2000), e ovviamente le spese inerenti le procedure di riscossione coattiva dette sopra, la cui quantificazione non puo' essere preventivata.

ERRORI EVIDENTI E CARTELLE "PAZZE": RIESAME E ANNULLAMENTO "AMICHEVOLE"
In tutti i casi in cui sulla cartella vi e' un errore palese, come l'errore di persona, l'evidente errore logico o di calcolo, doppia imposizione, tributo gia' pagato, mancata considerazione di diritti a riduzioni, etc., e' consigliabile tentare di farsi annullare o correggere la cartella (a seconda dei casi) rivolgendosi in modo “amichevole” direttamente all'ente creditore, senza procedere -almeno in prima fase- con la procedura di contestazione formale.

Cio' tramite il cosiddetto istituto dell'AUTOTUTELA, una procedura stragiudiziale che viene messa in atto inviando all'ente creditore -per raccomandata a/r- una richiesta in carta semplice contenente gli estremi dell'atto e i motivi per i quali se ne chiede l'annullamento o la correzione, allegando la documentazione che dimostra l'errore.

Attenzione, pero'. La procedura di autotutela non sospende automaticamente il termine per fare il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda dei casi). E' quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non puo' essere piu' presentato.

Tutti i dettagli sull'AUTOTUTELA possono essere approfonditi leggendo la scheda presente tra i link utili.

Nota:
Se si ottiene l'annullamento dopo aver pagato, il rimborso viene liquidato dal concessionario per conto dell'ente creditore. Cio' tramite presentazione presso gli sportelli dello stesso o con richiesta di bonifico da eseguire entro 10 giorni. Per i dettagli e' bene riferirsi al concessionario, che potrebbe prevedere modalita' di rimborso diverse (art.26 d.lgs.112/99 cosi' come modificato dal decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008, d.l. 159/07 diventato legge 222/07).

RICORSO FORMALE (GIUDIZIALE)
Una prima considerazione sui ricorsi riguarda le motivazioni utilizzabili. In generale la cartella esattoriale puo' essere contestata soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell'atto precedente.

Se l'atto precedente risulta regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella puo' essere impugnata SOLO per vizi propri (vedi anche Cassazione, sentenza 20751/06), e l'atto precedente rimane valido.

Riguardo alle sanzioni amministrative (tipicamente le multe per violazione del codice della strada), e' interessante un principio piu' volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui se il verbale (atto precedente la cartella) NON e' stato notificato regolarmente e quindi la cartella e' il PRIMO atto con il quale il debitore viene a conoscenza della pretesa, insieme ad essa e' contestabile anche il contenuto del verbale stesso, ovvero si possono utilizzare questioni di merito riguardo alla sanzione originaria "recuperando" cosi' il diritto alla difesa che non si e' potuto esercitare in precedenza (sentenze 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005, 17445/2007). E' molto importante, volendo procedere in tal senso, fare indagini approfondite sulla notifica, soprattutto riguardo all'eventualita' che essa sia avvenuta per giacenza.

I termini di ricorso cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella.
- In caso di imposte dirette, tasse varie, tributi locali, etc, il termine di presentazione e' di 60 giorni e ci si deve rivolgere alla commissione provinciale tributaria (giudice tributario, vedi scheda tra i link).
- in caso di contributi previdenziali, il termine e' di 40 giorni e ci si deve rivolgere al giudice del lavoro.
- in caso di sanzioni amministrative (tipicamente le multe al codice della strada) il termine e' di 30 giorni e ci si puo' rivolgere al giudice di pace della zona ove e' avvenuta l'infrazione. Se la sanzione e' relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di societa' e di intermediari finanziari, etc,) oppure supera i 15.493,71 euro, ci si deve invece rivolgere al tribunale ordinario (Art.22 e 22bis legge 689/81).

Come gia' detto la cartella deve riportare le modalita' di ricorso, pertanto il consiglio e' comunque quello di riferirsi a quanto indicato.
Molte informazioni sul ricorso in commissione provinciale tributaria possono essere trovate nella scheda riportata tra i link.

QUALE PRESCRIZIONE?
Come gia' visto, la cartella esattoriale e' il mezzo con il quale i concessionari riscuotono, come intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato, ad enti pubblici, previdenziali, etc.etc.
Per tale motivo non si puo' dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Esso c'e' ma e' diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell'iscrizione a ruolo e della riscossione.
Il termine di prescrizione della cartella, quindi, segue quello del tributo riscosso.

Esempi utili per il consumatore:
- Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e' di cinque anni dalla data dell'infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e' di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28);
- Tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto pubbliche affissioni): cinque anni e' l'attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento (nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007, si veda la scheda sottoriportata);
- Bollo auto: il termine di prescrizione e' in pratica di quattro anni, perche' cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
- Canone RAI: la prescrizione e' quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.

Per le attivita' di liquidazione, accertamento e controllo formale delle imposte dirette i termini di prescrizione per la notifica delle cartelle esattoriali sono specificate dall'art.25 del dpr 602/73, cosi' come modificato dalle leggi 156/2005 e 248/2006. Per tutti i dettagli si veda l'articolo stesso.

Per approfondimenti sulla prescrizione si vedano queste schede:
- LA PRESCRIZIONE:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapra...p?Scheda=145347
- TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP): NUOVE REGOLE SUGLI ACCERTAMENTI, SULLA RISCOSSIONE COATTIVA E SUI RIMBORSI:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapra...p?Scheda=200375

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- d.p.r.600/73 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
- d.p.r. 602/73 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito";
- d.p.r. 43/88 "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici", abrogato, ad eccezione degli articoli 58 e 59, dal d.lgs.112/99;
- d.lgs.37/99 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998, n. 337";
- d.lgs.46/99 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo";
- d.lgs.112/99 "Riordino del servizio nazionale della riscossione", abroga e sostituisce il d.p.r.43/88;
- d.lgs.193/2001 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione";
- d.l.203/2005, convertito nella legge 248/2005, art.3 "Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione", costitutivo della Riscossione Spa, poi Equitalia Spa;
- d.l. 223/2006 convertito nella legge 248/06, il decreto Bersani introduttivo del nuovo modello di cartella esattoriale.

LINK UTILI
- Sito Equitalia, con elenco degli agenti della riscossione e loro recapiti:
https://www.riscossionespa.it
- scheda pratica AUTOTUTELA:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapra...p?Scheda=172909
- Scheda pratica COMMISSIONI PROVINCIALI TRIBUTARIE: RICORSO:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapra...hp?Scheda=40763
- Scheda pratica IL PIGNORAMENTO:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapra...p?Scheda=141717
- Scheda pratica FERMO AMMINISTRATIVO:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapra...p?Scheda=137077

Fonte
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapra...p?Scheda=210370

Per eventuali chiarimenti potete anche consultare il sito del Caaf Uil Enna

www.caafuilenna.it

Edited by Fox Mulder - 28/11/2008, 12:32
 
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